Protezione all´interno dell´UE

Cosa succederebbe se la madrepatria di un cittadino europeo non fosse rappresentata da una sede consolare o una missione diplomatica in un paese al di fuori dell’UE? Il caso è abbastanza frequente, dal momento che solo un numero limitato di paesi non UE, cioè gli U.S.A, la Cina e la Russia., ospitano attualmente (2011) rappresentanze di tutti gli Stati membri UE.

Il Trattato di Maastricht ha introdotto il principio della protezione diplomatica e consolare dei cittadini UE al di fuori dell’Unione Europa, l’aspetto innovativo di tale principio è che la tutela è correlata alla “cittadinanza UE”. Nei propositi dei legislatori del Trattato di Maastricht, l’introduzione di un progetto comune di protezione per i cittadini dell’Unione nei paesi terzi avrebbe comportato il rafforzamento dell’identità dell’Unione nella percezione dei paesi terzi e il consolidamento dell’idea della solidarietà europea nella percezione dei cittadini UE in oggetto.


Ogni cittadino dell’Unione, nel territorio di un paese terzo in cui lo Stato membro di cui è cittadino non sia rappresentato, potrà avvalersi della tutela da parte delle autorità diplomatiche o consolari di qualunque Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato” (articolo 20 del Trattato che costituisce la Comunità Europea; articolo 46 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea).

Ciò significa che:
È l’assenza di una protezione nazionale in un paese non UE che conferisce al cittadino il diritto alla protezione di un altro Stato membro.
Con “assenza” s’intende che, nel luogo in cui si trova il cittadino UE, il suo proprio Stato membro o un altro Stato che lo rappresenti su base permanente non abbia né una rappresentanza permanente accessibile (Ambasciata o Consolato) né un Console Onorario preposto a garantire la tutela.

Tale tutela deve essere attuata “alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato” (è il modo di attuazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione per ragioni di nazionalità ai sensi dell’Articolo 12 del Trattato che costituisce la Comunità Europea). Conseguentemente, le rappresentanze diplomatiche e consolari che offrono protezione tratteranno qualunque cittadino UE che abbia bisogno di assistenza come se fosse un cittadino dello Stato membro UE che esse rappresentano.

QUALI SONO LE CONDIZIONI FONDAMENTALI DA SODDISFARE PER AVVALERSI DI TALE PROTEZIONE?
Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
Trovarsi in una situazione di bisogno all’estero (in un paese che non appartiene all’UE), e richiedere la protezione consolare;
Non esistere nel paese non UE in cui ci si trova nessuna ambasciata o consolato del proprio paese.
Nel caso in cui si verifichino tali condizioni, potrete richiedere protezione ad un’ambasciata o un consolato di un qualunque Stato membro UE accessibile nel paese non UE in cui vi trovate, che vi offrirà protezione consolare del seguente tipo:

TIPO DI ASSISTENZA DI CUI CI SI POTRA’ AVVALERE
(a) assistenza in caso di decesso;
(b) assistenza in caso di grave incidente o malattia;
(c) assistenza in caso di arresto o detenzione;
(d) assistenza alle vittime di crimini violenti;
(e) soccorso e rimpatrio dei cittadini dell’Unione in grave bisogno.

Inoltre, le rappresentanze diplomatiche o gli agenti consolari degli Stati membri che operano in uno Stato non membro potrebbero, nella misura in cui ciò sia previsto dai loro poteri, fornire anche assistenza in altre circostanze.

Tutta l’assistenza e tutte le comunicazioni o le notifiche ai vostri familiari, amici, medici, datori di lavoro a casa, saranno effettuate dall’ambasciata o dal consolato a cui vi siete rivolti, attraverso il ministero degli esteri del vostro paese di origine.

ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO
L’ambasciata o il consolato:
– ne informeranno immediatamente il ministero degli esteri del paese d’origine del deceduto, che ne darà comunicazione e manterrà i contatti con i familiari;
– ai sensi della normativa locale, e previo consenso dei familiari, si occuperanno della sepoltura, la cremazione o il rimpatrio della salma e assisteranno i familiari del deceduto nell’ottenimento del certificato di morte.

ASSISTENZA IN CASO DI GRAVE INCIDENTE O MALATTIA
Dopo essere stati contattati, l’ambasciata o il consolato forniranno tutta l’assistenza possibile, in particolare:
– potrete ricevere una visita e una consulenza sulla disponibilità di adeguate cure mediche;
– in caso di bisogno di espulsione per ragioni sanitarie (eccetto in caso di estrema urgenza), l’ambasciata o il consolato richiederanno sempre al ministero degli esteri del vostro paese di adottare le misure necessarie per l’espulsione.

ASSISTENZA IN CASO DI ARRESTO O DETENZIONE
Dopo essere stati informati, l’ambasciata o il consolato:
– se lo desiderate, ne daranno comunicazione al Ministero degli Esteri del vostro paese d’origine che lo notificherà ai familiari;
– si accerteranno che il trattamento a voi riservato non sia peggiore di quello concesso ai cittadini del paese in cui siete stati arrestati o siete detenuti, e, in ogni caso, non ricada al di sotto dei livelli minimi accettati dagli standard internazionali (ad esempio gli standard delle Nazioni Unite del 1955). Nell’eventualità in cui tali standard non siano rispettati, ne informeranno il ministero degli esteri del vostro paese d’origine e, concordemente, intraprenderanno un’azione contro le autorità locali;se lo desiderate, vi faranno visita al più presto in seguito alla comunicazione del vostro arresto in conformità con la normativa locale;
– si accerteranno che comprendiate i vostri diritti ai sensi della normativa locale e come richiedere la rappresentanza o l’assistenza legale. Vi sarà fornito un elenco degli avvocati locali, compresi coloro che parlano la vostra lingua, se possibile;

– su vostra richiesta e a discrezione della rappresentanza diplomatica o consolare, sarà inoltrata l’istanza d’indulto o di rilascio anticipato alle autorità competenti e si assicureranno che l’istanza venga presa in considerazione;
– agiranno, se necessario, come canale di comunicazione per i fondi depositati dai vostri familiari o gli amici, particolarmente nel caso di cauzioni o sanzioni da versare.

ASSISTENZA ALLE VITTIME DI CRIMINI VIOLENTI
Riceverete prontamente tutta l’assistenza e la comprensione possibili; otterrete assistenza particolarmente per quanto riguarda le cure mediche e la consulenza legale. Se non l’avrete ancora fatto, sarete informati sulle modalità di denuncia senza indugio alle autorità di polizia competenti, e se necessario, sarete assistiti nella stesura della denuncia. Nel caso esista uno schema di indennizzo, vi verrà offerta una consulenza sulle modalità di ottenimento di tale indennizzo.

SOCCORSO E RIMPATRIO DEI CITTADINI DELL’UNIONE IN GRAVE BISOGNO
Vi potrà essere offerta assistenza particolarmente nei seguenti modi:
– se siete in una situazione di bisogno, potrete avvalervi di consulenze su come aiutare voi stessi;
– vi potrà essere offerta assistenza su come ottenere denaro da fonti private;
– ccezionalmente, potrebbe essere concesso un anticipo di fondi a fronte di garanzie;

– se nessun altro fondo si rende disponibile e tutte le altre fonti di sostegno sono state esaurite, su autorità del ministero degli esteri del vostro paese d’origine, potrete essere rimpatriati nel vostro paese o all’ambasciata o al consolato più vicini grazie ad un anticipo prelevato dai fondi pubblici a fronte della firma di un documento di impegno di rimborso al vostro Governo;
– se necessario, vi sarà fornito un documento UE di viaggio di emergenza, con lo scopo preciso di permettervi il rientro a casa;
– potrete ottenere una minima sussistenza per sfamarvi e affrontare le spese assolutamente necessarie prima e durante il viaggio. L’ammontare di questo anticipo in contante sarà incluso nel documento d’impegno di rimborso al vostro Governo;
– solo in circostanze eccezionali, e previo l’espresso consenso delle vostre autorità nazionali che accettano la responsabilità del vostro rimpatrio, potranno essere pagate al vostro posto le spese per il bagaglio in eccesso.

SPESE SOSTENUTE
In linea di principio, non vi potrà essere fornito un anticipo o un sostegno finanziario senza il permesso del ministero degli esteri del vostro paese. A meno che le vostre autorità rinuncino espressamente a tale esigenza, dovrete firmare un documento per l’impegno di rimborso per l’intero ammontare di qualunque anticipo o sostegno finanziario e le spese sostenute, oltre a, se dovuto, l’emolumento consolare.
Se siete rimpatriati a carico pubblico e siete un cittadino dell’Irlanda, i Paesi Bassi, il Portogallo o il Regno Unito, il vostro passaporto sarà ritirato e inoltrato al ministero degli esteri del vostro paese, che poi ve lo riconsegnerà dopo essere stato rimborsato.

ESEMPI DI COSA NON CI SI PUO’ ASPETTARE DA UNA MISSIONE DIPLOMATICA O CONSOLARE DI UN ALTRO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA
Sostituire l’assistenza già fornita o ancora in atto offerta dall’ambasciata o dal consolato del vostro paese d’origine che è accessibile in un paese in cui il vostro Stato membro sia rappresentato;
pagare i vostri conti (hotel, ristorante, ospedale, ecc.), ad eccezione di alcune spese e solo in casi di estrema urgenza e in determinate condizioni;
pagare i biglietti aerei per ritornare a casa o contattare le agenzie di viaggio, gli hotel o le compagnie aeree per le prenotazioni (ad eccezione della procedura per il rimpatrio, tramite le vostre autorità);
fornire assistenza legale diretta ed intervenire nei processi;
fornire informazioni turistiche.

PROVA DI NAZIONALITA’
Bisogna prima presentare il proprio passaporto o la carta d’identità per provare di essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Nel caso di smarrimento o furto di tali documenti potrebbero essere accettate altre prove di nazionalità, se necessario con i debiti accertamenti presso le autorità centrali dello Stato membro d’origine, o presso le rappresentanze diplomatiche o consolari più vicine di quello Stato membro.

Ente promotore:
Unione Europea
Scadenza: 31/12/2013
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