Istituzioni dell’Unione europea

Il Consiglio europeo

Un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’integrazione europea è svolto dal Consiglio europeo, che a seguito delle innovazioni introdotte con il Trattato di Lisbona è formalmente inserito nel novero delle istituzioni dell’Unione. Esso riunisce almeno due volte a semestre i capi di Stato e di Governo dei Paesi membri e ha il compito di garantire l’impulso necessario allo sviluppo dell’Unione e di definirne gli orientamenti politici generali. E’ dotato di un Presidente stabile, che viene eletto dallo stesso Consiglio europeo (a maggioranza qualificata) per un periodo di due anni e mezzo, rinnovabile una sola volta, con il compito di presiedere e preparare le riunioni (in cooperazione con il Presidente della Commissione europea e in base ai lavori del Consiglio Affari Generali) e di rappresentare l’Unione all’esterno per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune (fatte salve le attribuzioni dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza).
Sito Ufficiale Consiglio Europeo: www.european-council.europa.eu
 
 
Il triangolo istituzionale
Il Consiglio dell’Unione europea, il Parlamento europeo e la Commissione europea costituiscono il cosiddetto ‘triangolo istituzionale’  all’interno del quale si sviluppa, secondo quanto stabilito dai Trattati, il processo legislativo e decisionale dell’Ue. Un processo attraverso il quale l’Unione interviene sulle materie che rientrano tra le competenze indicate dai Trattati e sempre nel rispetto del principio della sussidiarietà, cioè facendo a livello dell’Unione solo quello che non può essere adeguatamente realizzato a livello di singoli Stati membri.
Solo la Commissione ha il potere di iniziativa legislativa. Ogni sua proposta deve però passare al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Ue per essere trasformata in atto giuridico.
Per decidere un’azione sul piano legislativo si segue principalmente la procedura legislativa ordinaria, che attribuisce congiuntamente al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione la veste di legislatori. Nei casi espressamente previsti dai trattati, si applica invece la procedura legislativa speciale, che attribuisce la funzione decisionale esclusivamente al Parlamento europeo o al Consiglio dell’Unione, con la partecipazione rispettivamente dell’uno o dell’altro.
  • Il Consiglio dell’Unione europea, solitamente composto dai ministri competenti degli Stati membri, si articola in dieci formazioni, di cui due espressamente previste dal Trattato sull’Unione europea (Affari Generali e Affari Esteri) e le altre corrispondenti alle aree tematiche così come definite a seguito del Consiglio europeo di Siviglia del giugno 2002. Il calendario dei lavori del Consiglio dell’Unione è fissato dalla presidenza di turno, che – con l’eccezione del Consiglio Affari Esteri – per sei mesi spetta a uno dei tre Paesi membri che compongono il gruppo di Stati membri incaricati di assicurare la presidenza del Consiglio per un periodo continuativo di diciotto mesi secondo un sistema di rotazione paritaria. Il Consiglio si riunisce a Bruxelles e, nei mesi di aprile, giugno e ottobre, in Lussemburgo. 
    Sito Ufficiale Consiglio dell’Unione Europea: www.consilium.europa.eu
 
  • Il Parlameneto europeo, eletto per la durata di cinque anni dai cittadini dei Paesi membri, realizza il coinvolgimento dei popoli dell’Unione nel processo decisionale. Esso ha ottenuto nel corso degli anni poteri sempre più significativi: insieme al Consiglio, svolge la funzione legislativa dell’Unione  e adotta, in via definitiva, il bilancio comunitario. Esso partecipa inoltre alla procedura di nomina della Commissione europea.
    Sito Ufficiale Parlamento Europeo: www.europarl.europa.eu
 
  • La Commissione europea, composta per un periodo di cinque anni da 27 personalità indicate dai diversi Paesi membri, ma operanti in completa autonomia rispetto alle autorità nazionali – rappresenta il motore della macchina dell’Unione. Ad essa spetta presentare proposte legislative, nonché svolgere la funzione esecutiva, difendere gli interessi generali dell’Unione ed essere la “guardiana” dei Trattati, vigilando sull’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di Giustizia dell’UE. A seguito delle innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona, ne fa parte, con funzioni di Vice Presidente, l’Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
    Sito Ufficiale Commissione Europea: ec.europa.eu
 
La Corte di Giustizia e la Corte dei Conti
La Corte di Giustizia ha sede a Lussemburgo e assicura il rispetto e, in via esclusiva, l’interpretazione del diritto comunitario. La Corte è assistita dal Tribunale di primo grado, istituito nel 1989, che si occupa in particolare del contenzioso amministrativo delle istituzioni europee e delle controversie suscitate dalle regole di concorrenza comunitarie.
Sito Ufficiale Corte di Giustizia dell’Unione Europea: curia.europa.eu
 
La Corte dei Conti europea esercita competenze analoghe agli omonimi organismi nazionali. Ha infatti il compito di verificare la legittimità delle entrate e delle spese dell’Unione e la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Ue.
Sito Ufficiale Corte dei Conti Europea: eca.europa.eu
 
 
Organi e Agenzie
La volontà di favorire la crescita e lo sviluppo economico dell’Unione, di rafforzare un dialogo strutturato tra cittadini europei, amministrazioni locali e istituzioni dell’Unione ha favorito l’arricchimento della struttura istituzionale originaria.
 
  • La Banca Centrale Europea (Bce), insieme alle banche centrali dei Paesi che hanno adottato l’euro (cosiddetto “Eurosistema”), è responsabile della politica monetaria e garante del corretto funzionamento dei sistemi di pagamento transfrontalieri, effettua le operazioni di cambio, detiene e gestisce le riserve ufficiali di cambio dei Paesi della zona euro e provvede a creare moneta. La Bce, che ha sede a Francoforte, ha come obiettivo principale quello di mantenere la stabilità dei prezzi nella zona euro, preservando in tal modo il potere d’acquisto dell’euro. La struttura e le funzioni di questo organismo indipendente e sovranazionale sono state stabilite con il Trattato di Maastricht.
    Sito ufficiale Banca Centrale Europea  (Bce): www.ecb.int
  • La Banca Europea per gli Investimenti (Bei) è invece il vero e proprio braccio finanziario dell’Unione: la principale finalità della sua attività è quella di sostenere progetti di investimento per favorire lo sviluppo equilibrato degli Stati membri. Il Consiglio dei governatori della Bei è composto dai Ministri dell’Economia dei Paesi dell’Unione.
    Sito Ufficiale Banca Europea per gli Investimenti (Bei): www.eib.europa.eu
  • Il compito di rappresentare davanti alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento gli interessi delle parti sociali e della società civile spetta al Comitato economico e sociale, mentre il Comitato delle regioni, composto dai rappresentanti delle regioni dei Paesi dell’Unione, vigila sul rispetto dell’identità e delle prerogative degli enti locali. Questo Comitato, nell’ambito del processo decisionale comunitario, deve essere obbligatoriamente consultato in settori come la politica regionale, l’ambiente e l’istruzione.
    Sito Ufficiale Comitato economico e sociale Europeo: www.eesc.europa.eu
    Sito Ufficiale Comitato delle Regioni: cor.europa.eu/it
  • Dal 1995, è stata istituita la figura del Mediatore Europeo (Ombudsman) a cui possono rivolgersi tutti i cittadini, ma anche le istituzioni e le aziende residenti nell’Unione che si ritengano vittime di un atto di cattiva amministrazione da parte di istituzioni e organi comunitari.
    Sito Ufficiale Mediatore Europeo: www.ombudsman.europa.eu
 
Dagli anni ’70 sul territorio comunitario operano anche 29 Agenzie o organismi assimilabili alle Agenzie (3 delle quali, l’Agenzia dell’Unione Europea dei Diritti Fondamentali, l’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche e l’Istituto Europeo per l’Uguaglianza di Genere, attualmente in fase di costituzione, diverranno pienamente operative nel corso dei prossimi mesi). Le Agenzie  svolgono compiti specifici definiti al momento della loro creazione. La loro costituzione risponde tanto al desiderio di decentrare determinate competenze degli organismi comunitari, quanto all’esigenza di far fronte a nuovi compiti di natura tecnica o scientifica. Le prime – il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e la Fondazione per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro – sono sorte negli anni ’70. Negli anni ’90, durante il processo di completamento del mercato interno, ha iniziato la propria attività una seconda generazione di agenzie, che hanno dato vita all’attuale modello comunitario. Queste agenzie operano in molti settori: dalla salvaguardia dell’ambiente alla sicurezza del lavoro, dal monitoraggio dei diritti umani e delle tossicodipendenze  alla garanzia della sicurezza alimentare, marittima e aerea.
Sito Ufficiale Agenzia dell’Unione Europea dei Diritti Fondamentali: fra.europa.eu
Sito Ufficiale Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche: echa.europa.eu
Istituto Europeo per l’Uguaglianza di Genere: eige.europa.eu
 
Siti di riferimento:
Portale dell’Unione europea
Scadenza: 31/12/2015
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