Il passaporto ordinario

Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica. Il passaporto viene rilasciato dalle questure e, all’estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.

Attualmente, in Italia,  si rilascia  il passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina.
Gli attuali modelli in uso di passaporto elettronico saranno sostituiti dal nuovo libretto a 48 pagine a modello unificato (vedi fac-simile).
I passaporti in corso di validità restano utilizzabili fino alla loro data di scadenza.
Sul passaporto ordinario è introdotta la firma digitalizzata del titolare che è stampata a pag.2 del libretto.

La domanda
La domanda per il rilascio può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o di dimora:
– la Questura;
– l’ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza;
– la stazione dei Carabinieri;
– Comune di residenza.

La documentazione 
Alla domanda è necessario allegare:
– un documento di riconoscimento valido;
– 2 foto formato tessera identiche e recenti;
– 1 contrassegno telematico di € 40,29 per passaporto. Se si desidera ottenere un passaporto valido solo per i paesi UE il contrassegno telematico non deve essere pagato all’atto del rilascio né per i successivi anni di validità. Qualora dopo il rilascio lo si voglia utilizzare anche fuori dalla UE occorrerà recarsi presso l’Ufficio emittente con il contrassegno telematico di €40.29 e farsi annullare il timbro di limitazione territoriale.
– La ricevuta di pagamento di € 42.50 per il passaporto ordinario. Leggi circolare Il versamento va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro. La causale è: “importo per il rilascio del passaporto elettronico”. Vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali.
– Per il rilascio di nuovo passaporto, a causa di deterioramento o scadenza di validità, con la documentazione deve essere consegnato il vecchio passaporto.
Il genitore di un figlio minore, alla richiesta di rilascio del proprio passaporto, deve allegare ladichiarazione di figli minori cioè un modulo in cui il richiedente dichiara il numero di figli e le generalità dell’altro genitore. Tutto ciò è previsto dalla legge per la tutela dei minori.
Queste indicazioni sono sempre valide a prescindere dallo stato civile del richiedente che ha figli minori. Quindi sono valide sia per genitori sposati, divorziati, separati, conviventi o altro.

Per i minori
Dal 25 novembre 2009 sono cambiate alcune regole per il passaporto per i minori.
Ora il minore si deve dotare di un passaporto individuale, pertanto non sarà più possibile per il genitore iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto.
Tutti i cittadini che hanno richiesto il passaporto in data antecedente a quella del 25 novembre 2009 e che hanno richiesto l’iscrizione del figlio minore avranno il documento così come richiesto all’atto della consegna in questura.
Per i minori dal compimento dei 12 anni di età la procedura prevede l’acquisizione delle impronte e della firma digitalizzate.
Il minore può viaggiare:
• con un passaporto individuale, restando in vigore le normative precedenti che consentono l’espatrio del minore;
• fino a 15 anni, con un certificato o estratto di nascita vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare, vedi la voce LASCIAPASSARE);
• fino a 16 anni nel caso in cui sia iscritto nel passaporto del genitore o di chi ne fa le veci (fino alla scadenza del documento stesso a prescindere dall’età del minore, purché il documento sia stato rilasciato prima del 25 novembre 2009).
N:B. Il genitore che al compimento del 10° anno del minore ha ancora iscritto il figlio dovrà provvedere a far apporre la foto del minore sul proprio passaporto valido. Il certificato o l’estratto di nascita viene rilasciato dal comune di residenza del minore.
Se si viaggia nei paesi dell’Unione Europea è sufficiente che il minore abbia la carta d’identità valida per l’espatrio (anche questa rilasciata dal comune di residenza).
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati o divorziati).
Se il minore di anni 14 viaggia con i genitori (anche uno soltanto) non è necessario che al passaporto del minore sia allegata la dichiarazione di accompagno in quanto i dati anagrafici (anche in inglese e francese) dei genitori viventi sono indicati alla pg.5 del nuovo libretto del passaporto a 48 pagine.
Per tutti gli accompagnatori diversi dai genitori che siano autorizzati dai genitori (dichiarazione di assenso) non è prevista l’iscrizione obbligatoria (es.nonni) sul libretto.
Pertanto ogni volta che il minore di anni 14 si dovrà recare all’estero con un accompagnatore diverso dai genitori sarà necessario, da parte di questi ultimi, sottoscrivere la dichiarazione di accompagno che resterà agli atti della questura la quale provvederà a rilasciare un modello unificato che l’accompagnatore presenterà alla frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità.

Indicazioni
Se si richiede un passaporto per un minore la domanda di rilascio sarà firmata dai genitori che dovranno presentare anche l‘assenso  al rilascio.
Per recarsi negli U.S.A. ed usufruire del programma Visa – Waiver Program, il minore deve avere un passaporto personale.
I minori di 10 anni che utilizzano il passaporto individuale devono viaggiare con uno dei genitori o con chi ne fa le veci.
Diversamente, deve essere riportato il nome della persona o dell’ente cui il minore viene affidato sullo stesso passaporto o in una dichiarazione di accompagno, sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto.

Passaporto temporaneo
E’ introdotto il passaporto temporaneo che è un documento di viaggio di emergenza, con validità ridotta (pari o inferiore a 12 mesi) ed è costituito da un libretto con 16 pagine e non dotato di microchip.
Il passaporto temporaneo è rilasciato nei casi documentati di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali come ad esempio le fratture ossee o le ferite ad ambo gli arti superiori. Inoltre in tutti gli altri casi eccezionali nei quali ci siano la necessità e l’urgenza di ottenere il passaporto ma sia impossibile il rilascio di un passaporto ordinario.
Alla domanda è necessario allegare:
• un documento di riconoscimento valido;
• 2 foto formato tessera identiche e recenti;
• 1 contrassegno telematico di € 40,29 per passaporto. Se si desidera ottenere un passaporto valido solo per i paesi UE il contrassegno telematico non deve essere pagato all’atto del rilascio né per i successivi anni di validità. Qualora dopo il rilascio lo si voglia utilizzare anche fuori dalla UE occorrerà recarsi presso l’Ufficio emittente con il contrassegno telematico di €40.29 e farsi annullare il timbro di limitazione territoriale.
• la ricevuta di pagamento di € 5.20 (leggi circolare) per il passaporto temporaneo. Il versamento va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 3810521 intestato a: Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro. La causale è: “importo per il rilascio del passaporto elettronico. Vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali.
• per il rilascio di nuovo passaporto, a causa di deterioramento o scadenza di validità, con la documentazione deve essere consegnato il vecchio passaporto.

N.B. Ricordiamo che per il passaporto temporaneo non è prevista l’acquisizione delle impronte digitali.
N.B. Il passaporto temporaneo può essere utilizzato per gli USA solo se corredato del relativo visto d’ingresso

Lasciapassare per l’espatrio di minori di anni 15
Il lasciapassare per l’espatrio dei minori di 15 anni è un documento, generalmente un certificato o un estratto di nascita rilasciato dal comune di residenza del minore, che deve essere vidimato dal Questore del luogo per essere utilizzato come documento valido all’espatrio. Alla presentazione della domanda è necessaria la presenza del minore.
La domanda, può essere consegnata nei seguenti uffici: Questura, Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri.
Alla domanda deve essere allegato:
• l’assenso di entrambi i genitori  o il nulla osta del giudice tutelare; (Se l’altro genitore è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può allegare una fotocopia del documento firmato in originale e il suo assenso scritto).
• il certificato di nascita o l’estratto del certificato di nascita;
• 2 foto formato tessera identiche e recenti.

Scadenza: 31/12/2013
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