GUIDA AL SISTEMA EDUCATIVO ITALIANO

GUIDA AL SISTEMA EDUCATIVO ITALIANO

In Italia, il sistema educativo di Istruzione e Formazione  è organizzato in base ai principi della sussidiarietà e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Lo Stato ha competenza legislativa esclusiva su:

·         Norme generali per l’istruzione,

·         Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che vano garantite su tutto il territorio nazionale,

·         Determinazione dei principi che le Regioni devono rispettare nell’esercizio delle proprie competenze.

Le Regioni hanno:

·         Potestà legislativa concorrente in materia di istruzione,

·         Potestà legislativa esclusiva in materia di Istruzione e Formazione Professionale.

Oggi il sistema educativo è organizzato come segue:

1.   Scuola dell’infanzia: per i bambini da 3 a 6 anni;

2.   Primo ciclo di istruzione, della durata complessiva di 8 anni, articolato in:

a.   Scuola Primaria (5 anni di durata), bambini da 6 a 11 anni;

b.   Scula Secondaria di primo grado (3 anni di durata), alunni da 11 a 14 anni.

3.   Secondo ciclo di istruzione, costituito da 2 tipi di percorsi:

a.   Scuola Secondaria di secondo grado: di competenza statale, della durata di 5 anni, rivolta agli alunni dai 14 ai 19 anni. Appartengono a questo percorso i Licei, gli Istituti Tecnici e gli Istituti Professionali;

b.   Percorsi triennali e quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale (IFP):di competenza regionale, rivolti a giovani che hanno concluso il primo ciclo di istruzione.

4.   Istruzione e Formazione post-secondaria non terziaria che offre 2 percorsi:

a.   Percorsi post-qualifica e post-diploma,

b.   Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).

5.   Istruzione Superiore offerta dalle Università e dall’Alta Formazione Artistica e Musicale. Questa si organizza in percorsi di primo, secondo e terzo ciclo, sulla base della struttura del processo di Bologna.

L’Istruzione Obbligatoria dura 10 anni, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli 8 anni del primo ciclo e i primi 2 anni del Secondo (D.M. 139/2007).

Concluso il primo ciclo, gli ultimi 2 anni di obbligo (14-16 anni di età) possono essere assolti:

·         nella scuola secondaria di secondo grado, di competenza statale (Licei,Istituti Tecnici e Istituti Professionali),

oppure

·         nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IFP) di competenza regionale (L. 133/2008).

Inoltre, tutti i giovani devono rispettare il diritto/dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica professionale triennale entro i 18 anni di età (L. 53/2003).

Infine, i giovani di 15 anni possono assolvere l’ultimo anno di obbligo di istruzione anche attraverso il contratto di apprendistato (L. 183/2010).

Ora, l’obbligo di Istruzione può essere assolto:

·         nelle scuole statali o paritarie, ma anche attraverso l’istruzione familiare o nelle scuole non paritarie, nel rispetto di determinate condizioni,

·         nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di competenza regionale. L’Obbligo (come detto, gli ultimi 2 anni) viene assolto presso gli appositi centri/agenzie formative.

In ogni caso, l’adempimento dell’Obbligo di Istruzione spetta ai genitori. La vigilanza ai Comuni.

In caso di mancata prosecuzione del percorso scolastico, concluso il periodo di Istruzione Obbligatoria, l’allievo riceve una certificazione attestante l’adempimento dell’Obbligo di Istruzione e le competenze acquisite. Altresì, viene assegnato un credito formativo al fine di un eventuale conseguimento di una qualifica professionale.

Dopo il superamento dell’esame di Stato, conclusivo dell’Istruzione Secondaria Superiore, si accede ai corsi di Istruzione Terziaria (Università e Afam).

La qualifica professionale triennale o il diploma professionale quadriennale, ottenuti nei corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IFP) di competenza regionale, permettono l’accesso ai corsi di istruzione professionale cosiddetti di Secondo Livello  o post-qualifica/post-diploma, ai quali si può accedere anche dopo il conseguimento del diploma di Istruzione Secondaria Superiore.

Con lo stesso diploma si accede anche ai corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).

Normativa

D.M. 139/2007

L. 133/2008

L. 53/2003

L. 183/2010

 

 

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