COSMETICI, DALL’11 LUGLIO 2013 IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

Più tutela per i consumatori grazie a etichette più chiare e complete.

 Dal prossimo 11 luglio il Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici ….

 sostituirà integralmente la “Direttiva cosmetici” del 1976 (76/768/CEE), riordinando l’intero settore della cosmesi e introducendo un importante rafforzamento del livello di tutela dei consumatori, sia sul piano della salute e dell’informazione che in tema di sicurezza dei prodotti e di divieto di sperimentazione sugli animali.

Ogni giorno, per prenderci cura della nostra igiene personale e dell’aspetto fisico, usiamo in media almeno 7 prodotti cosmetici; molto spesso, tuttavia, scegliamo questi prodotti senza leggerne, nemmeno sommariamente, l’etichetta, vera e propria “carta d’identità” degli stessi.
Leggere attentamente l’etichetta dei prodotti cosmetici è, invece, molto importante, soprattutto per i consumatori che siano soggetti a intolleranze o reazioni allergiche rispetto a determinate sostanze.

Ecco perché, tra gli altri, obiettivo principale della nuova normativa è garantire la massima trasparenza e completezza dell’etichetta dei prodotti, in modo tale da consentire al consumatore di tutelarsi attraverso un’adeguata informazione.

Ai sensi del Regolamento, con “prodotto cosmetico” si intende “qualsiasi sostanza o miscele di sostanza destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei”; in altre parole, non solo i prodotti per il make up, ma anche tutti gli altri prodotti che normalmente si acquistano in profumeria, farmacia o nei supermercati, e cioè creme, shampoo, deodoranti, ecc.

Nello specifico, in base a quanto previsto dal Regolamento in tema di etichettatura, i recipienti e gli imballaggi dei prodotti cosmetici dovranno riportare, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili, le seguenti informazioni, indicate nella lingua dello Stato membro in cui il prodotto viene messo a disposizione dell’utilizzatore finale:

– il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile del prodotto;

– il paese di origine dei prodotti importati;

– il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume;

– la data limite di utilizzo del prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate;

– le precauzioni per l’impiego, anche per i cosmetici di uso professionale;

– il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto;

– l’elenco degli ingredienti, ovvero qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto durante il processo di fabbricazione.

I prodotti cosmetici conformi al Regolamento potranno essere posti in libera circolazione nel mercato interno.

A garanzia di tale conformità, per ogni prodotto immesso sul mercato dovrà essere designata una persona responsabile all’interno della Comunità europea, che, in particolare, garantirà il rispetto degli obblighi di protezione della salute, di sicurezza e di informazione dei consumatori, e manterrà a disposizione delle autorità pubbliche, una documentazione informativa sui prodotti.

Per garantire la tracciabilità del prodotto, la persona responsabile deve poter identificare i distributori ai quali fornisce il prodotto cosmetico, per un periodo di 3 anni dalla data in cui il lotto del prodotto cosmetico è stato messo a disposizione del distributore; altrettanto vale anche per tutti gli altri operatori della catena di fornitura.

In caso di non conformità di un prodotto, la persona responsabile adotterà tutti i provvedimenti per rendere conforme il prodotto, ritirarlo dal mercato o richiamarlo in fabbrica in tutti gli Stati membri in cui il prodotto è disponibile.

Per quanto riguarda invece i prodotti conformi al Regolamento ma che comunque presentano o potrebbero presentare un rischio grave per la salute umana, spetterà all’autorità nazionale competente adottare tutti i provvedimenti necessari per ritirare, richiamare o limitare la disponibilità di tale prodotto sul mercato.

Gli allegati al Regolamento riportano un elenco di sostanze il cui impiego è vietato o limitato nei prodotti cosmetici. Sono inoltre vietati alcuni coloranti, conservanti e filtri UV e, già dal 1 dicembre 2010, l’impiego di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR).

E’ poi previsto un elevato livello di protezione della salute umana in caso di impiego di “nanomateriali” (cioè materia a dimensioni estremamente ridotte, che sviluppa per questo nuove proprietà, quali maggiore resistenza nel tempo, buona protezione contro la degradazione e maggiori proprietà adesive), fino ad oggi non indicati in etichetta.

Il Regolamento, infine, vieta la sperimentazione sugli animali all’interno dell’Unione europea – già in vigore dall’11 marzo scorso –, che va sostituita con metodi alternativi, sia per i prodotti finiti che per gli ingredienti o le combinazioni di ingredienti. E’ inoltre vietata l’immissione sul mercato europeo, cioè la commercializzazione, di prodotti la cui formulazione finale sia stata oggetto di sperimentazione animale e di prodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di una sperimentazione animale.

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